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La Giunta delle Elezioni riferisce all'Assemblea, entro
tre mesi dalla sua costituzione, sui titoli di ammissione dei consiglieri e
sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, formulando le
relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.
Nel caso di
sopravvenute incompatibilità o ineleggibilità essa riferisce
altresì entro tre mesi dall'avvenuta conoscenze delle cause.