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Legge regionale 26 aprile 2012, n. 7
“Modifiche all'art. 1, comma 2 ed all'art. 11 della L.R. 38/2002, così come aggiornata dalla L.R. 20/2010”.
Bollettino Ufficiale n. 13 del 1 maggio 2012
Art. 1
1. All’art. 2 della L.R. 38/02 è aggiunto il seguente comma:
“3. Nel caso in cui il Consigliere regionale, nel corso del suo mandato, venga eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica, la corresponsione dell’indennità e di quanto previsto dalla L.R. n. 8/98 in quota parte per il Consigliere regionale verrà immediatamente sospesa dal momento della proclamazione degli eletti da parte dell’ufficio giudiziario competente.
Laddove – nei termini di legge – il Consigliere regionale eletto dovesse optare per tale carica consiliare, allo stesso verrà corrisposta nuovamente l’indennità, nonché le ulteriori somme previste dalla presente legge e dalla L.R. n. 8/98, sempre legate alla funzione svolta, non percepite durante il periodo di vigenza del provvedimento di sospensione.”
Art. 2
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.