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Legge regionale 7 marzo 2012, n. 1
“Integrazione alla L.R. 16 febbraio 2009, n.1 per lo Sviluppo e la Competitività del Sistema Produttivo Locale”.
Bollettino Ufficiale n. 8 del 10 marzo 2012
Art. 1
1. All’art. 4 della legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1 (legge regionale per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo locale), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Tra le agevolazioni di cui al comma 1 lett. b) rientrano:
a. Quelle rivenienti dal fondo rotativo di cui all’art. 1, commi da 855 ad 858, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
b. Il credito di imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all’art. 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
c. Il credito di imposta di cui all’art. 2 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106.”
Art. 2
1. Nell’art. 5 delle legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nell’art. 4, comma 1/bis, la Giunta regionale stipula le occorrenti intese con la Cassa Depositi e Prestiti ovvero con l’Agenzia delle Entrate”.
Art. 3
Pubblicazione
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.