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Intervento di Mollica Francesco del 12/07/2011

Indubbiamente sarebbe il caso che l'Assessore o il Presidente spiegassero: così come si legge potremmo essere indotti in errore, ma non è così. Che cosa succedeva sostanzialmente, collega, prima di questo articolo? Succedeva che nell'ambito della legge 24, le persone erano ritenute occupatori abusivi fino alla sanatoria perché c'è un procedimento nel quale uno richiedeva di poter sanare e avere l'intestazione della casa. Non poteva pagare il canone, perché non era previsto, in quanto non c'era l'assegnatario, l'assegnazione avveniva alla fine della conclusione del processo.

Nel momento in cui abbiamo inserito questo articolo, abbiamo detto: "Bene, il soggetto potrà sanare quel periodo di occupazione abusiva se rientra già nei canoni della legge precedente in quel periodo, però deve pagare esattamente il doppio del canone. Sarebbe sostanzialmente una sanzione per aver occupato abusivamente la casa. Quindi se tu vuoi che ti venga attribuita l'assegnazione della casa, non devi pagare il canone ordinario, ma devi pagare il doppio, comunque non superiore al 175% di quanto previsto dal calcolo dell'articolo 25 della legge 24.

Sostanzialmente diciamo: "Va bene, potrai sanare, perché i tempi della pratica amministrativa possono essere di tre mesi, quattro mesi o anche due anni". In quel caso si applica il famoso tetto del 175%, mentre se questo non viene superato, si applica il doppio del canone previsto per poter riscattare e sanare la propria situazione di occupazione abusiva.

(Interruzione)

Se io dovevo pagare 50 euro di canone mensile, per poter riscattare va calcolato 100 moltiplicato i mesi per cui sono stato occupatore abusivo.

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